SI00.01-Z-0031A | Informazione per il Servizio Assistenza: casi di danni o di panne nel traffico internazionale | 25.10.10 |
TIPO tutti
Per opportuna notizia si sottolinea espressamente che durante il periodo di garanzia di un veicolo, in caso di danno coperto da garanzia, non è ammesso addebitare i costi di riparazione al cliente in transito. Non è ammesso neanche inoltrare durante il periodo di garanzia una richiesta di rimborso in garanzia al mercato nazionale del cliente in transito, per lo svolgimento delle procedure di un caso di danno o di panne, indipendentemente dall'ammontare del danno stesso.
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In accordo con il contratto di Servizio Assistenza e di vendita dei ricambi, tutte le officine autorizzate e filiali sono obbligate a svolgere correttamente ed immediatamente tutte le procedure di richieste di garanzia senza addebitare al cliente le spese di manodopera, ricambi, trasporto e dogana. E' compito del capo officina controllare in loco se è presente un danno coperto da garanzia e di fatturarlo di conseguenza al termine di tutti i lavori necessari.
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Controllo della copertura di garanzia di un danno
Se l'officina non è in grado di accertare con i mezzi a sua disposizione un comportamento di negligenza da parte del cliente e se in base ai dati concessionario del veicolo in questione si tratta di un danno coperto da garanzia, si deve iniziare immediatamente con la riparazione. Per la sostituzione di gruppi e altre spese supplementari che eccedono i normali costi di riparazione, si raccomanda di richiedere previamente un preventivo all'organizzazione nazionale.
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Se nell'ambito della successiva perizia eseguita con mezzi di cui le officine non dispongono dovesse essere accertato un comportamento di negligenza da parte del cliente, la richiesta di rimborso in garanzia non sarà riaddebitata al concessionario. L'officina che esegue i lavori è però responsabile degli errori commessi nell'ambito dei lavori di diagnosi, riparazione e montaggio, nella misura in cui questi errori sono chiaramente colpa dell'officina. I relativi costi che ne conseguono non devono essere addebitati né all'organizzazione nazionale né al cliente.
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Danni non coperti da garanzia
Solo se dalla perizia effettuata in officina risulta in maniera univoca che il danno non è coperto da garanzia (ad es. comportamento di negligenza da parte del cliente) o se il periodo di garanzia del veicolo è scaduto (garanzia per correntezza), prima di iniziare la riparazione si può richiedere una garanzia dall'officina nazionale.
Se il costruttore concede la garanzia per correntezza, l'officina che esegue i lavori può richiedere una garanzia esclusivamente per la parte dei costi da addebitare al cliente.