SI31.10-P-0001A | Informazione per il Servizio Assistenza: montaggio a posteriori del dispositivo di traino (AHV) | 2.12.10 |
TIPO 163, 164, 168, 169, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 211, 215, 220, 245, 414, 461, 463 (eccetto , 245.286)
Nell'ambito della liberalizzazione delle normative UE, le autorità legislative rinunciano, in caso di montaggio a posteriori, ad un collaudo del dispositivo di traino (AHV) da parte di un'officina collaudi autorizzata (ad es. in Germania TÜV).
Il presupposto è che:
Nei documenti della vettura (nel paragrafo 33 al paragrafo 27: E1 00...) sia aggiunto con la voce supplementare "In caso montato in fabbrica".
Al dispositivo di traino sia apportato un marchio di collaudo E1.
Per veicoli, o più precisamente per dispositivi di traino più vecchi che presentano marchi di collaudo nazionali (nessun marchio di collaudo E1), continua a valere il collaudo del montaggio eseguito da un'officina collaudi autorizzata (ad es. in Germania TÜV).